IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  6  giugno  2016,  n.  106,  recante
delega al Governo per la  riforma  del  terzo  settore,  dell'impresa
sociale e per la  disciplina  del  servizio  civile  universale,  che
conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi
in materia di riforma del Terzo settore; 
  Visto in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge
n.  106  del  2016,  recante  il  criterio  di  delega  relativo   al
completamento   della   riforma   strutturale   dell'istituto   della
destinazione del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in
favore degli enti di cui all'articolo 1 della  legge  medesima,  alla
razionalizzazione e  revisione  dei  criteri  di  accreditamento  dei
soggetti beneficiari e dei  requisiti  per  l'accesso  al  beneficio,
nonche' alla semplificazione e accelerazione delle procedure  per  il
calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, lettera d), della  legge  n.  106  del
2016, recante il criterio  di  delega  relativo  all'introduzione  di
obblighi di pubblicita' delle risorse destinate ai beneficiari di cui
alla lettera c), individuando  un  sistema  improntato  alla  massima
trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il
mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g)  della  medesima
legge; 
  Visto  l'articolo  2,  commi  da  4-novies  a  4-quaterdecies,  del
decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  recante  disposizioni  urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle  frodi  fiscali
internazionali e nazionali operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei
cosiddetti   «caroselli»   e   «cartiere»,   di    potenziamento    e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della  domanda  in
particolari settori, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73; 
  Visto l'articolo 1, comma 154, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile  2010,  adottato  in   attuazione   dell'articolo   2,   comma
4-duodecies del decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  recante  le
finalita' ed i soggetti ai quali  puo'  essere  destinato  il  5  per
mille, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e  di  efficacia
nell'utilizzazione della quota del cinque per  mille,  in  attuazione
all'articolo 1, comma 154, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) legge: la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale; 
  b) beneficiario: l'ente destinatario del contributo; 
  c)  amministrazione  erogatrice:  l'amministrazione  competente  al
pagamento del contributo a favore del beneficiario; 
  d) Registro: il Registro  unico  nazionale  degli  enti  del  terzo
settore, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  m),  della  legge
delega. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano l'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riportano gli articoli 1, 4  comma  1  e  9  della
          legge 6 giugno 2016, n.  106  (Delega  al  Governo  per  la
          riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale  e  per  la
          disciplina del servizio civile universale): 
              «Art.  1  (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere   l'autonoma   iniziativa   dei   cittadini   che
          concorrono, anche in forma associata, a perseguire il  bene
          comune, ad elevare i livelli  di  cittadinanza  attiva,  di
          coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
          l'inclusione  e  il  pieno  sviluppo   della   persona,   a
          valorizzare il potenziale  di  crescita  e  di  occupazione
          lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,  18  e  118,
          quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore  si
          intende il complesso degli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale e che,  in  attuazione
          del  principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
          rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,   promuovono   e
          realizzano attivita' di interesse generale  mediante  forme
          di azione volontaria  e  gratuita  o  di  mutualita'  o  di
          produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
          Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
          sindacati,   le    associazioni    professionali    e    di
          rappresentanza di  categorie  economiche.  Alle  fondazioni
          bancarie, in quanto enti che  concorrono  al  perseguimento
          delle finalita' della presente legge, non si  applicano  le
          disposizioni contenute  in  essa  e  nei  relativi  decreti
          attuativi. 
              2. Con i decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
          e  in  conformita'  ai  principi  e  ai  criteri  direttivi
          previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: 
              a) alla revisione della disciplina del  titolo  II  del
          libro primo del codice civile in materia  di  associazioni,
          fondazioni e altre istituzioni di carattere  privato  senza
          scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o  non
          riconosciute; 
              b)  al  riordino  e  alla  revisione   organica   della
          disciplina speciale  e  delle  altre  disposizioni  vigenti
          relative agli enti del Terzo settore di  cui  al  comma  1,
          compresa la disciplina tributaria applicabile a tali  enti,
          mediante la redazione  di  un  apposito  codice  del  Terzo
          settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e successive modificazioni; 
              c)  alla  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          impresa sociale; 
              d)  alla  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          servizio civile nazionale. 
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
          b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentiti,  per  quanto  di
          competenza, i Ministri interessati  e,  ove  necessario  in
          relazione  alle  singole  materie  oggetto  della  presente
          legge, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,  a
          norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281. 
              4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, con il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   con   il   Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati della relazione tecnica di  cui  all'art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
          modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica  e
          alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
          antecedente  il  termine  per  l'esercizio  della   delega,
          perche' su di essi  siano  espressi,  entro  trenta  giorni
          dalla data  di  trasmissione,  i  pareri  delle  rispettive
          commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso il termine previsto  per  l'espressione
          dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 
              6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti
          previsti dai decreti  legislativi  adottati  in  attuazione
          della  presente   legge   le   amministrazioni   competenti
          provvedono  attraverso  una   diversa   allocazione   delle
          ordinarie risorse umane, finanziarie  e  strumentali,  allo
          stato  in  dotazione  alle  medesime  amministrazioni.   In
          conformita' all'art. 17, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione  al  proprio  interno,  i  medesimi   decreti
          legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi, ivi  compresa  la  legge  di  stabilita',  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
              «Art. 4 (Riordino  e  revisione  della  disciplina  del
          Terzo settore e codice del  Terzo  settore).  -  1.  Con  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
          si provvede al riordino e  alla  revisione  organica  della
          disciplina vigente in materia di  enti  del  Terzo  settore
          mediante la redazione di un codice per  la  raccolta  e  il
          coordinamento    delle    relative    disposizioni,     con
          l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
          loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
              a)  stabilire  le  disposizioni   generali   e   comuni
          applicabili, nel rispetto  del  principio  di  specialita',
          agli enti del Terzo settore; 
              b) individuare le attivita' di interesse  generale  che
          caratterizzano  gli  enti  del  Terzo   settore,   il   cui
          svolgimento, in coerenza con  le  previsioni  statutarie  e
          attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
          di accesso da parte dei soggetti  beneficiari,  costituisce
          requisito per l'accesso alle  agevolazioni  previste  dalla
          normativa e che sono soggette alle verifiche  di  cui  alla
          lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui  alla
          presente  lettera  sono  individuate  secondo  criteri  che
          tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e  di
          utilita'  sociale  nonche'  sulla  base  dei   settori   di
          attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4  dicembre
          1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo  2006,  n.
          155.  Al  periodico  aggiornamento   delle   attivita'   di
          interesse generale si provvede con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  da  adottare  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
          parere delle commissioni parlamentari competenti; 
              c) individuare criteri e condizioni in  base  ai  quali
          differenziare lo svolgimento delle attivita'  di  interesse
          generale di cui alla lettera b)  tra  i  diversi  enti  del
          Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1; 
              d)  definire  forme  e  modalita'  di   organizzazione,
          amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
          di    democrazia,    eguaglianza,    pari     opportunita',
          partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche'  ai
          principi di efficacia, di efficienza,  di  trasparenza,  di
          correttezza e di economicita' della  gestione  degli  enti,
          prevedendo strumenti idonei a  garantire  il  rispetto  dei
          diritti degli associati e dei lavoratori, con  facolta'  di
          adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
          peculiarita' della compagine e della struttura  associativa
          nonche'  della  disciplina   relativa   agli   enti   delle
          confessioni religiose che hanno stipulato  patti  o  intese
          con lo Stato; 
              e) prevedere il  divieto  di  distribuzione,  anche  in
          forma indiretta, degli utili o degli avanzi di  gestione  e
          del  patrimonio  dell'ente,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 6, comma 1, lettera d); 
              f) individuare criteri che consentano  di  distinguere,
          nella  tenuta  della  contabilita'  e  dei  rendiconti,  la
          diversa  natura  delle  poste  contabili  in  relazione  al
          perseguimento dell'oggetto sociale  e  definire  criteri  e
          vincoli in  base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa  svolta
          dall'ente in forma non prevalente  e  non  stabile  risulta
          finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
              g) disciplinare gli obblighi di controllo  interno,  di
          rendicontazione,  di  trasparenza  e   d'informazione   nei
          confronti degli associati,  dei  lavoratori  e  dei  terzi,
          differenziati anche in ragione della  dimensione  economica
          dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse  pubbliche,
          tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il  relativo  regime
          sanzionatorio; 
              h)  garantire,  negli  appalti   pubblici,   condizioni
          economiche non inferiori a quelle  previste  dai  contratti
          collettivi   nazionali    di    lavoro    adottati    dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
              i)  individuare  specifiche  modalita'  e  criteri   di
          verifica periodica dell'attivita' svolta e delle  finalita'
          perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie  e  in
          relazione alle categorie dei soggetti destinatari; 
              l)  al  fine  di  garantire   l'assenza   degli   scopi
          lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita'  tra
          i diversi trattamenti economici e disciplinare,  nel  pieno
          rispetto del principio  di  trasparenza,  i  limiti  e  gli
          obblighi  di  pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,   ai
          compensi o ai corrispettivi a qualsiasi  titolo  attribuiti
          ai componenti degli organi di amministrazione e  controllo,
          ai dirigenti nonche' agli associati; 
              m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti
          e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo  criteri
          di semplificazione e tenuto conto delle finalita'  e  delle
          caratteristiche di specifici elenchi nazionali di  settore,
          attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del
          Terzo  settore,  suddiviso  in   specifiche   sezioni,   da
          istituire presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali, favorendone, anche con modalita'  telematiche,  la
          piena conoscibilita'  in  tutto  il  territorio  nazionale.
          L'iscrizione nel  Registro,  subordinata  al  possesso  dei
          requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e),
          e' obbligatoria per gli  enti  del  Terzo  settore  che  si
          avvalgono prevalentemente o  stabilmente  di  finanziamenti
          pubblici, di fondi privati  raccolti  attraverso  pubbliche
          sottoscrizioni o di fondi  europei  destinati  al  sostegno
          dell'economia sociale o che esercitano attivita' in  regime
          di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o  che
          intendono avvalersi delle agevolazioni  previste  ai  sensi
          dell'art. 9; 
              n) prevedere in quali casi l'amministrazione,  all'atto
          della registrazione degli enti nel Registro  unico  di  cui
          alla   lettera   m),   acquisisce   l'informazione   o   la
          certificazione antimafia; 
              o) valorizzare  il  ruolo  degli  enti  nella  fase  di
          programmazione, a livello territoriale, relativa  anche  al
          sistema    integrato    di     interventi     e     servizi
          socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione  del
          patrimonio  culturale,   paesaggistico   e   ambientale   e
          individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
          dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
          standard  di  qualita'  e  impatto  sociale  del  servizio,
          obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel  rispetto
          della  disciplina  europea  e  nazionale  in   materia   di
          affidamento dei  servizi  di  interesse  generale,  nonche'
          criteri e  modalita'  per  la  verifica  dei  risultati  in
          termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
              p) riconoscere e valorizzare  le  reti  associative  di
          secondo livello, intese quali organizzazioni che  associano
          enti del Terzo settore, anche allo scopo di  accrescere  la
          loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali; 
              q) prevedere che il coordinamento  delle  politiche  di
          governo e delle azioni di promozione e di  indirizzo  delle
          attivita'  degli  enti  di  cui  alla  presente  legge  sia
          assicurato, in raccordo con i Ministeri  competenti,  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
              «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). -  1.
          I decreti legislativi di cui  all'art.  1  disciplinano  le
          misure agevolative e di sostegno economico in favore  degli
          enti del Terzo settore e  procedono  anche  al  riordino  e
          all'armonizzazione della relativa disciplina  tributaria  e
          delle  diverse  forme  di  fiscalita'  di  vantaggio,   nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
          di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo  2014,  n.
          23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) revisione complessiva della definizione di ente  non
          commerciale ai fini  fiscali  connessa  alle  finalita'  di
          interesse generale perseguite dall'ente e  introduzione  di
          un regime tributario di vantaggio  che  tenga  conto  delle
          finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'  sociale
          dell'ente, del divieto  di  ripartizione,  anche  in  forma
          indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi  di  gestione  e
          dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
              b) razionalizzazione e semplificazione  del  regime  di
          deducibilita' dal reddito complessivo  e  di  detraibilita'
          dall'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche  delle  erogazioni  liberali,  in  denaro  e  in
          natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
          fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
          di fondi, i comportamenti donativi delle  persone  e  degli
          enti; 
              c)    completamento    della    riforma     strutturale
          dell'istituto  della  destinazione  del  cinque  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
          scelte espresse dai contribuenti in favore  degli  enti  di
          cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione  dei  criteri
          di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei  requisiti
          per  l'accesso  al  beneficio  nonche'  semplificazione   e
          accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
          dei contributi spettanti agli enti; 
              d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla
          lettera c), di obblighi di  pubblicita'  delle  risorse  ad
          essi destinate, individuando  un  sistema  improntato  alla
          massima trasparenza, con la  previsione  delle  conseguenze
          sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
          di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
          comma 1, lettera g); 
              e) razionalizzazione dei  regimi  fiscali  e  contabili
          semplificati in favore degli enti del Terzo settore di  cui
          all'art.  1,  in  relazione  a   parametri   oggettivi   da
          individuare con i decreti legislativi di  cui  al  medesimo
          art. 1; 
              f) previsione, per le imprese sociali: 
              1) della possibilita' di accedere a forme  di  raccolta
          di capitali  di  rischio  tramite  portali  telematici,  in
          analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 
              2)  di  misure  agevolative  volte   a   favorire   gli
          investimenti di capitale; 
              g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali, di un fondo  destinato  a  sostenere  lo
          svolgimento di  attivita'  di  interesse  generale  di  cui
          all'art.  4,   comma   1,   lettera   b),   attraverso   il
          finanziamento  di  iniziative  e   progetti   promossi   da
          organizzazioni di volontariato, associazioni di  promozione
          sociale e  fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
          settore  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   disciplinandone
          altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo  delle
          risorse,  anche  attraverso  forme  di  consultazione   del
          Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
          presente lettera e' articolato, solo per  l'anno  2016,  in
          due sezioni:  la  prima  di  carattere  rotativo,  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro; la  seconda  di  carattere
          non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
              h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei
          titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza  sociale
          finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale; 
              i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di
          cui all'art. 1,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli
          immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
          disciplina  in  materia,  dei  beni   immobili   e   mobili
          confiscati alla criminalita' organizzata,  secondo  criteri
          di semplificazione e di  economicita',  anche  al  fine  di
          valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; 
              l) previsione  di  agevolazioni  volte  a  favorire  il
          trasferimento di beni patrimoniali agli enti  di  cui  alla
          presente legge; 
              m)   revisione   della   disciplina   riguardante    le
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,   in
          particolare  prevedendo  una  migliore  definizione   delle
          attivita'  istituzionali  e  di  quelle   connesse,   fermo
          restando il  vincolo  di  non  prevalenza  delle  attivita'
          connesse e il divieto di  distribuzione,  anche  indiretta,
          degli utili o degli avanzi di gestione  e  fatte  salve  le
          condizioni di maggior favore relative  alle  organizzazioni
          di  volontariato,   alle   cooperative   sociali   e   alle
          organizzazioni non governative. 
              2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
          tengono conto delle  risorse  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'art. 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, gia' destinate alle imprese sociali di cui all'art.  6
          della presente legge secondo quanto  previsto  dal  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  3  luglio  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
          2015.». 
              -  Si  riporta  l'art.   2,   commi   da   4-novies   a
          4-quaterdecies del decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,
          n. 73 (Disposizioni urgenti  tributarie  e  finanziarie  in
          materia di contrasto alle frodi  fiscali  internazionali  e
          nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei  cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): 
              «4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
          alle  dichiarazioni  dei  redditi   relative   al   periodo
          d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
          gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
          27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai  contribuenti
          a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,  una
          quota pari al  cinque  per  mille  dell'imposta  stessa  e'
          destinata  in  base  alla  scelta  del  contribuente   alle
          seguenti finalita': 
              a)   sostegno   del   volontariato   e   delle    altre
          organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui
          all' art. 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
          460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
          di promozione  sociale  iscritte  nei  registri  nazionale,
          regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge  7
          dicembre 2000, n. 383, e delle  associazioni  e  fondazioni
          riconosciute che operano nei settori di  cui  all'art.  10,
          comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.  460
          del 1997; 
              b)   finanziamento   della   ricerca   scientifica    e
          dell'universita'; 
              c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
              d) sostegno delle attivita' sociali svolte  dal  comune
          di residenza del contribuente; 
              e)     sostegno     delle     associazioni     sportive
          dilettantistiche,  riconosciute  ai   fini   sportivi   dal
          Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge,  che
          svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale. 
              4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
          di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
          al riparto redigono, entro un anno  dalla  ricezione  delle
          somme ad essi destinate, un apposito e separato  rendiconto
          dal  quale  risulti,  anche  a  mezzo  di   una   relazione
          illustrativa, in modo chiaro e trasparente la  destinazione
          delle somme ad essi attribuite. 
              4-duodecies. Con decreto di  natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministro della  salute,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          richiesta, le liste dei soggetti ammessi al  riparto  e  le
          modalita'  del  riparto  delle  somme  stesse  nonche'   le
          modalita'  e  i  termini  del  recupero  delle  somme   non
          spettanti. 
              4-terdecies.    Per    le     associazioni     sportive
          dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e),  ai
          fini dell'individuazione dei soggetti che possono  accedere
          al contributo, delle modalita'  di  rendicontazione  e  dei
          controlli  sui  rendiconti  si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  2  aprile  2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  2009,  come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          per la disciplina delle modalita' di ammissione al  riparto
          del cinque per mille per l'anno 2010. 
              4-quaterdecies. All'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvedera'  solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi  che  integrino  le  risorse  finanziarie  rese
          disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  154,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «154. Le disposizioni  di  cui  all'art.  2,  commi  da
          4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  in
          base alla  scelta  del  contribuente,  si  applicano  anche
          relativamente   all'esercizio   finanziario   2015   e   ai
          successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei  redditi
          dell'annualita' precedente. Le disposizioni  contenute  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
          2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131  dell'8
          giugno 2010, si applicano anche a decorrere  dall'esercizio
          finanziario  2014  e   i   termini   ivi   stabiliti   sono
          conseguentemente rideterminati con  riferimento  a  ciascun
          esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed
          efficacia nell'utilizzazione della  quota  del  cinque  per
          mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sono  definite  le  modalita'  di   redazione   del
          rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e  trasparente
          la destinazione di  tutte  le  somme  erogate  ai  soggetti
          beneficiari, le modalita' di recupero  delle  stesse  somme
          per  violazione  degli  obblighi  di  rendicontazione,   le
          modalita'  di  pubblicazione  nel  sito  web  di   ciascuna
          amministrazione erogatrice degli elenchi  dei  soggetti  ai
          quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del
          relativo importo, nonche'  le  modalita'  di  pubblicazione
          nello stesso sito dei  rendiconti  trasmessi.  In  caso  di
          violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito  web  a
          carico  di  ciascuna  amministrazione   erogatrice   e   di
          comunicazione  della   rendicontazione   da   parte   degli
          assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli  articoli
          46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Per
          la  liquidazione  della  quota  del  cinque  per  mille  e'
          autorizzata la  spesa  di  500  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro  il
          31 dicembre di ciascun anno possono esserlo  nell'esercizio
          successivo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo della  citata  legge  n.  106  del  2016  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. 
              - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
          n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse.